Il fenomeno del cyberbullismo: i risvolti negativi della modernità

In linea con il precedente intervento, nel presente articolo mi soffermerò su un fenomeno di rilievo sul piano sociale che ha imposto una corrispondente ed efficace risposta sul versante della regolamentazione giuridica

È entrata in vigore, infatti, il 18 giugno 2017 la Legge n. 71 la quale si occupa del c.d. fenomeno del cyberbullismo. Procedendo con ordine, è opportuna una preliminare definizione del fenomeno, offerta dallo stesso riferimento normativo che lo disciplina.

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Il cyberbullismo si definisce come:

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Ogni singolo elemento costitutivo del fenomeno merita di essere posto in rilievo: il legislatore quando utilizza la parola ‘pressione’ parrebbe far riferimento alla c.d. violenza privata, prevista e punita dall’art. 610 c.p.

Quanto al termine ‘aggressione’, invece, si intende il reato di cui all’art. 581 c.p., rubricato ‘percosse’. Per ‘molestia’, il legislatore intende riferirsi al reato di cui all’articolo 660 c.p.. E così via.

Sottolineo, inoltre, l’esigenza, ravvisata anche dal legislatore, di tracciare delle linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno mediante l’attivazione di progetti coordinati dal MIUR, che mirino a proteggere la figura del minore da un ambiente tanto affascinante quanto problematico come quello della rete.

Sarebbe auspicabile pervenire ad una responsabilizzazione degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo attraverso il ricorso a procedure che ne incentivino l’ascolto e la partecipazione.

Ancora una volta, dunque, assistiamo ad una ricerca di equilibrio: da una parte, l’utilizzo di strumenti evoluti, quale possa intendersi la ‘rete’, dall’altra parte, il rischio che di tali strumenti si abusi, perdendo di fatto il controllo e la maturità di gestione dello strumento stesso.

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La prudenza e la cautela, in questo senso, parrebbero le strade che si consiglia di intraprendere al fine di poter adeguatamente fronteggiare il fenomeno.

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Avv. Roberto Pusceddu