Il ‘lavoratore’: tra dignità e tutela d’essere umano

In linea con alcuni precedenti contributi, ancora una volta preme soffermarsi sulla la figura dei lavoratori e delle lavoratrici, che assumono un ruolo centrale nel nostro ordinamento giuridico

Lavoro-RivistaDonna.com
Già la nostra Costituzione all’art. 1 sancisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Tale affermazione di mero principio merita che si pongano in essere gli interventi concreti idonei a garantire un’effettiva e concreta attuazione di tale principio al fine di scongiurare il pericolo che rimanga
inattuato.
In questo senso, lo Stato ha il compito fondamentale e decisivo di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Al contempo, si impone al lavoratore il dovere di svolgere un’attività che permetta il progresso materiale e spirituale della società.

Quali sono, dunque, i riferimenti normativi idonei a garantire una forma di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori?

Oltre la nostra Costituzione, anche la Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) prevede specifiche norme finalizzate a tutelare la libertà e la dignità degli stessi lavoratori.
L’art. 1 sancisce il diritto dei lavoratori a manifestare liberamente le loro opinioni in materia sindacale
ed economica, nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme di legge.

La libertà di opinione dei lavoratori viene tutelata, in concreto, imponendo al datore di lavoro il divieto
di effettuare indagini ai fini dell’assunzione o nel corso del rapporto di lavoro su opinioni politiche,
religiose, sindacali e su fatti del tutto estranei ad una valutazione in ordine alla specifica attitudine
professionale.

Nello specifico, a tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, l’art. 2 impone il divieto al
datore di lavoro di impiegare guardie giurate per vigilare sull’attività lavorativa dei dipendenti; esse
possono essere assunte soltanto per la tutela del patrimonio aziendale.

Non possono neanche essere utilizzati impianti audiovisivi o altre apparecchiature per controllare “a distanza” i lavoratori.
Il quadro dei diritti e dei doveri dei lavoratori è ben più ampio rispetto a quanto poc’anzi descritto in via del tutto esemplificativa.

Lavoro-RivistaDonna.com

Non si esaurisce, dunque, in questi pochi ma significativi riferimenti normativi.

Ciò che si impone, in definitiva, è la ricerca di un equilibrio tra le esigenze della produzione
economica, da una parte, e, dall’altra, le indispensabili esigenze del lavoratore, il quale – prima d’essere
concepito come risorsa – dovrà essere concepito come ‘essere umano’, dotato di una irrinunciabile
dignità.

RobertoPusceddu-RivistaDonna.com
Avv. Roberto Pusceddu