Il diritto di essere genitori: si può essere genitori d’intenzione?

Con il presente contributo intendo soffermarmi su un recente arresto giurisprudenziale cui sono approdate le Sezioni Unite della Cassazione avente ad oggetto l’ipotesi della nascita di un bambino grazie alla procreazione medicalmente assistita

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Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affermato che coloro che non hanno con lo stesso bambino un legame biologico non possono qualificarsi come genitori.

Il genitore d’intenzione può sempre ricorrere all’adozione per casi particolari.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12193 del 2019 pervengono alla conclusione in forza della quale non può essere trascritto in Italia il provvedimento straniero che ha riconosciuto il rapporto genitoriale al componente della coppia gay che non ha preso parte alla procreazione medicalmente assistita.

Ciò non soltanto perché tale pratica in Italia è vietata ma anche perché, in questo caso, nel bilanciamento di interessi, a prevalere non è l’interesse del minore ma la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione.

Il genitore d’intenzione, per tale intendendosi quello che non ha un legame biologico con il bambino, può infatti, in alternativa, ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari se desidera un riconoscimento legale del suo ruolo.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il seguente principio:

Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione”.

La tutela di tali valori, proseguono le SS.UU., “non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito del bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quale l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 4 comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983”.

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