La donna e la Costituzione: i diritti inviolabili.

Come promesso, il mio primo articolo di apertura della rubrica sarà dedicato al delicato ed, al contempo, imprescindibile rapporto tra donna e diritti.

La donna e il lavoro.

Ciò che mi prometto è l’utilizzo sin d’ora di un linguaggio chiaro che, da una parte, renda accessibile a tutti e a tutte il messaggio che intendo trasmettere e, dall’altra, non svilisca il contenuto nella sua significativa importanza.
Innanzitutto, è bene conoscere la fonte dei diritti. È la nostra Costituzione che impone il riconoscimento e la conseguente tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e della donna.
In primo luogo, l’art. 2 stabilisce che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
In secondo luogo ma coordinandosi con il poc’anzi richiamato articolo 2, l’art 3 stabilisce che Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Eguaglianza e rispetto verso le Donne.

Si proclama, dunque, su un piano formale, l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione”.
Come già anticipato nell’intervista d’apertura, è opportuno non ritenere sufficiente un mero riconoscimento formale di tali diritti. È, infatti, compito della Repubblica – prosegue l’art. 3 – rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. È, dunque, necessario un ruolo attivo dello Stato proiettato ad attuare quel principio di uguaglianza formale che, altrimenti, resterebbe pura e semplice affermazione sganciata dalla realtà dei fatti.

Martelletto del Giudice.

Quale specificazione degli articoli 2 e 3, v’è l’art. 37 in cui il Costituente rimarca la formale e sostanziale parità tra uomo e donna e la riconduzione ad entrambi dei medesimi diritti; si tratta, in particolare, del riconoscimento del diritto allo stesso trattamento economico e giuridico, a parità di ore di lavoro, e del del diritto alle medesime possibilità di accedere al lavoro e di progredire nella carriera, consentendo alla donna di assolvere la funzione familiare e assicurare alla donna-madre ed al bambino una adeguata protezione.
La fonte dei diritti fondamentali della donna è, dunque, la nostra Costituzione, che contiene – essa stessa – norme fondamentali.

Avv. Roberto Pusceddu