La tutela della salute delle donne lavoratrici: il mobbing

Il presente contributo si incentra sulla tutela della salute delle donne quali ‘lavoratrici’.

Nel nostro ordinamento la tutela della salute del lavoratore rinviene i suoi fondamenti in alcune disposizioni normative:

  • l’art. 32 Cost. (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”);

  • l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro;

  • l’art. 9 della l. 20 maggio 1970, n. 300, che sancisce il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle nome di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica.

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Per dare concreta attuazione a tali principi sono state emanate specifiche disposizioni regolamentari e tecniche per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro.

Nell’ambito della tutela della salute delle donne rientra il tema del “mobbing”; tale istituto catalizza un’indeterminata serie di situazioni di disagio lavorativo.

Con il termine ‘mobbing’ ci si riferisce, in generale, all’insieme dei comportamenti persecutori che tendono ad emarginare un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo ed in grado di causare seri ed irreversibili danni alla vittima.

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La possibilità che il mobbing dia luogo ad una lesione della salute (art. 2087 c.c., prima parte), dunque ad una malattia professionale, non esclude che esso integri, in primo luogo, una lesione della dignità morale (art. 2087 c.c., seconda parte).

Il mobbing costituisce, dunque, innanzitutto, una condotta illecita, dalla quale può scaturire una pluralità di possibili (e risarcibili) pregiudizi: pregiudizi alla salute, alla sfera esistenziale ma, anche, semplicemente, alla dignità morale della persona.

È anzi nel dispregio della dignità della lavoratrice o del lavoratore in quanto persona che si deve ricercare il “nucleo centrale di lesione” del mobbing.

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Avv. Roberto Pusceddu