Il ‘rispetto reciproco’ tra coniugi: La ‘parolaccia’ configura reato

Il rapporto tra coniugi si informa su due imprescindibili parametri: la correttezza ed il rispetto reciproco.

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Ebbene, quando il rispetto reciproco potrà considerarsi leso o gravemente violato? Il diritto ad essere rispettati nelle proprie idee, nelle proprie opinioni, nelle proprie aspirazioni, nella propria persona. Rispetto reciproco comporta ed implica il riconoscimento di sfere di autonomia e di azione, nell’ambito di un rapporto equilibrato e paritario, che non vedrà mai la prevalenza o l’emergere di una supremazia di un coniuge nei confronti dell’altro.

Con riferimento a tale rapporto connotato da rispetto reciproco e lealtà, si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 54053/2018 a mezzo della quale è stata confermata la condanna per il reato ai sensi dell’art. 572 del codice penale nei confronti di un marito che aveva usato “epiteti volgari” nei confronti della moglie e in un caso ne aveva provocato la caduta a seguito di un litigio.

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Integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), così si esprime il Supremo Collegio, “il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo, idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa”.

In realtà, in tal senso la Cassazione già si pronunciò con la sentenza del 28 dicembre 2010, n. 45547 con la quale si ritenne che i comportamenti abituali, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali, ingiuriose e offensive, ben possono configurare il reato previsto dall’art. 572 c.p.. Il reato di cui all’art. 572 c.p. consiste, come già anticipato, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita.

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I singoli episodi – che costituiscono un comportamento abituale – rendono manifesta l’esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.

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Avv. Roberto Pusceddu